IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3,  recante:
"Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna"; 
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del 1948; 
  Visto il parere del Consiglio regionale  della  Sardegna,  espresso
nella seduta del 4 agosto 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della  Costituzione)  e  dell'articolo  56  dello
Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)  e  successive
modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo  6  della
Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della  lingua  e
della cultura sarda e catalana. 
  2. Il presente decreto  disciplina,  altresi',  ferma  restando  la
legislazione regionale in materia, l'applicazione delle  disposizioni
piu' favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme  in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art.  87  della  Costituzione,   al   comma   quinto,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3  (Statuto
          speciale per la Sardegna),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. 
              Il testo dell'art. 56  della  legge  costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3 e' il seguente: 
              "Art. 56. 
              Una Commissione paritetica di quattro membri,  nominati
          dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la
          Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le  norme
          relative al passaggio degli uffici e  del  personale  dallo
          Stato alla Regione, nonche'  le  norme  di  attuazione  del
          presente Statuto. 
              Tali norme saranno sottoposte al parere della  Consulta
          o del Consiglio regionale e  saranno  emanate  con  decreto
          legislativo." . 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  recante
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione.", e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248. Il testo dell'art. 10 e' il seguente: 
              "Art. 10. 
              1. Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti,  le
          disposizioni  della  presente   legge   costituzionale   si
          applicano anche alle Regioni a  statuto  speciale  ed  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano per  le  parti  in
          cui prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
          quelle gia' attribuite.". 
              Il testo dell'art. 56  della  legge  costituzionale  26
          febbraio 1948, n. 3 e' riportato nelle note alle premesse. 
              La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia  di
          tutela   delle   minoranze   linguistiche   storiche),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  dicembre  1999,  n.
          297.